Cookie Consent by Free Privacy Policy website Tutto storia, personaggi storici: Rotari, il re guerriero e legislatore

Rotari, il re guerriero e legislatore [ di Gianluca Smiriglia ]

Conquistatore e statista creò un sistema basato sulla centralità del trono, sulla prevenzione dei conflitti sociali e, così, sull’instaurazione del regnum come nuova fase della penisola.

POLITICA, IDENTITÀ E DIRITTO
Rotari (Brescia, 606 – 652 d.C.) fu nell’ordine il settimo re longobardo tra il 636 e il 652. Apparteneva alla stirpe ariana degli Arodingi a capo di una fara stanziata presso Brescia e, per questo, lo stesso Rotari si trovò a ricoprire la carica di duca della città.
Fu eletto re alla morte del predecessore Arioaldo sposandone la vedova, Gundeberga, figlia di Teodolinda e di fede cattolica.
Sotto questo aspetto, va ricordato che i Longobardi, in origine religiosamente di stampo pagano consacrati a Wotan, quando si erano convertiti al cristianesimo avevano optato per la sua versione ariana come la quasi totalità dei barbari (tranne i Franchi) e disponevano di un proprio clero distinto da quello cattolico, con propri edifici di culto, come già era accaduto in Italia con i Goti.  Per essi l’arianesimo, condannato come eresia sin dal IV secolo, al di là della questione teologica che lo aveva prodotto e che probabilmente doveva essere da loro colta poco o per niente, era strumento di differenziazione identitaria dai romani cattolici.
La cristianizzazione del resto non aveva cancellato del tutto il sostrato pagano più antico, che restava presente nella cultura della stirpe non solo come sopravvivenza di vecchie pratiche e credenze, ma come sostanza stessa dell’identità del gruppo, in cui affondavano e sulla base del quale si legittimavano i suoi valori più profondi. Secondo la tradizione i duchi longobardi ebbero un ruolo nella scelta matrimoniale, determinando così il trono e rinnovando la formula di affiancare un re ariano ad una regina cattolica per assicurare un sostanziale equilibrio nel Regno e una politica di tolleranza. Questa formazione non è estranea a Rotari laddove “ancora nei secoli VII e VIII, come si ricava per esempio nelle leggi raccolte nell’Editto, è testimoniato come fossero sempre presenti nella società longobarda credenze come quella nelle streghe, o nel valore magico di erbe e amuleti, che pure la mentalità cristiana respingeva come fenomeni di superstizione”. C. Azzara, I Longobardi, p.30.

  Ancora più incisivamente, stante la sua fede cattolica, ce lo riporta Paolo Diacono nella sua descrizione: “Uomo di grande forza, che seguiva la via della giustizia, ma tuttavia non camminò sulla retta traccia della fede cristiana, perché si macchiò delle perfidie dell’eresia ariana. Gli ariani per loro perdizione sostengono che il Figlio è minore del Padre, e anche lo Spirito Santo è minore sia del Padre che del Figlio; noi cattolici invece crediamo che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, unico vero Dio in tre persone, siano di uguale potestà e di pari gloria. Al tempo di questo re in quasi tutte le città del regno c’erano due vescovi, uno cattolico e l’altro ariano”. P. Diacono, Storia dei Longobardi, p.395.

Tuttavia, ulteriori e ben più recenti ricostruzioni storiografiche evidenziano come in qualche modo Rotari perseguì una politica di avvicinamento a Roma, non tanto per ragioni religiose ma per un eventuale gioco politico e di influenza nell’ambito delle dispute teologiche, in corso a quel tempo tra Oriente e Occidente, a proposito della dottrina del monotelismo consistente nell’affermazione che in Cristo esisteva un’unica volontà (umana e divina, al rischio di contrapporsi tra loro) dichiarata eretica dalla Chiesa cattolica: “Rotari alla corte papale patrocinò l’emanazione di una bolla di papa Teodoro e la conferma della tuitio apostolica per il monastero, regio, di Bobbio (fra il 642 e il 648); permise ed evidentemente concesse il salvacondotto perché i vescovi della Toscana e quello di Milano potessero partecipare al sinodo lateranense di papa Martino, nel 649; fu probabilmente lo stesso re che facilitò la ripresa del vescovado di Siena dopo anni di sede vacante”. C. G. Mor, Scritti di storia giuridica altomedievale – p.429.

Dettagli a testimonianza del fatto che per Rotari poteva esserci benissimo l’aspirazione ad una unione dei cattolici sotto la protezione del re longobardo, con l’idea di far gravitare verso Pavia i cattolici d’Italia, tanto di sovranità longobarda che bizantina, per consolidare in modo quasi spontaneo quella tendenza unificatrice sul territorio italico. A parte queste note di colore e suggestioni politiche, la biografia e la memoria di Rotari si concentrano in massima parte su due aspetti: la sua figura di condottiero e di legislatore. Il primo profilo, come i sovrani che lo avevano preceduto, lo vide scontrarsi inizialmente con disordini e ribellioni interne. Ma riuscì a rafforzare l’autorità regia contro le spinte separatiste dei duchi e ampliò le conquiste del Regno con una politica più aggressiva. Il sovrano condusse infatti numerose campagne militari, che portarono quasi tutta l’Italia settentrionale sotto il dominio longobardo: con la sua guida la superfice del regno si estese ulteriormente, giungendo ad una sostanziale stabilizzazione dopo la conquista da lui compiuta della costa ligure e di tutto il Veneto di terraferma. In questo modo l’Italia appariva ben ripartita fra il regno dei Longobardi – con centro a Pavia e comprendente pressoché tutto il settentrione e la Toscana, più i due ducati separati di Spoleto e Benevento – e l’Impero che controllava attraverso il suo massimo magistrato nella penisola, l’Esarcato di Ravenna, la costa altoadriatica, i territori esarcali e della Pentapoli tra Romagna e Marche, Roma e il mezzogiorno tranne Benevento.

  Il profilo da legislatore, non è questione a parte, così come non è nettamente separato da quello del condottiero, anzi vedremo che probabilmente ne fu una conseguenza se, come emerge, l’Editto fu emanato con il ricorso abbondantemente scenografico ad un’assemblea generale e in una sorta di adunata dell’esercito con cui poteva tentare di disegnare concretamente il rafforzamento dell’autorità regia. Con il suo regno si definiscono in modo più marcato le basi economiche della regalità e al tempo stesso la fisionomia del sovrano come detentore della giustizia suprema. Il sistema delle multe che fu previsto nell’Editto incrementò infatti il fisco regio, ovvero la curtis regia base materiale del potere del re: il fisco rappresentò il mezzo per remunerare gli ufficiali pubblici – fra i quali abbiamo visto i gastaldi referenti privilegiati del sovrano – e per mantenere la stessa corte del palatium, oltre che uno strumento per la costruzione di una clientela pubblica attorno al sovrano.

In questo senso, non si tratta tanto di una specificità rotariana, benché anticipatrice, quanto degli aspetti salienti di quel VII secolo caratterizzato “dall’aspirazione a creare uno stato di tipo accentrato, frustrata, però, dalla resistenza dei tradizionali orientamenti autonomisti dei ducati; avvio deciso ad una politica ecclesiastica di tutela della Chiesa romana, con qualche atteggiamento mutuato alla tradizione statuale di procedenza teodosiana o giustinianea, e con l’accettazione integrale del cattolicesimo romano l’accettazione a sua volta di alcune parti del sistema giuridico secondo il quale la Chiesa viveva, per colmare certe lacune del sistema giuridico longobardo, fosse esso fissato in norme o ancora allo stadio consuetudinario; orientamento culturale verso le forme tardoantiche o bizantine con l’abbandono di alcune forme tradizionali della cultura nazionale; immissione di elementi langobardi nella vita ecclesiastica (sacerdoti e monaci, abati e vescovi), con la conseguenza di passaggio da un sistema giuridico all’altro; e non ultimo, forse, una modificazione dell’assemblea nazionale attraverso una selezione dei partecipanti…”. C. G. Mor, Cit., p.435.

Questi sembrerebbero i lati più salienti dell’evoluzione italiana del periodo con effetti profondi sulle originarie compagini etniche per prepararle ad un più incisivo comune sentire nel trentennio di re Liutprando. È in questa scarna cornice biografica, ma densa di prospettiva storica, che si riassume la parabola dei sedici anni di regno di Rotari.

 
  L’EDITTO DI ROTARI
L’Editto di Rotari venne promulgato a mezzanotte del 22 novembre 643 ed è un’organica raccolta di leggi del popolo longobardo, secondo la tradizione germanica, benché riveli anche influssi del diritto romano. In ossequio al quale, in un certo modo, il testo venne redatto in un latino piuttosto imperfetto, ma con una notevole tecnica legislativa: “L’Editto è steso in latino, come tutte le leggi barbariche del continente. Motivo ne fu probabilmente l’incapacità dei Longobardi di tradurre in segni grafici la loro lingua, ma anche il fatto che essi stessi non comprendevano più, dopo settanta anni di permanenza in Italia, le antiche espressioni della lingua longobarda”. C. G. Mor, Cit., p.77.

  Nel complesso si può considerare come un insieme di codici aventi lo scopo, tra i molteplici aspetti, di sostituire alla faida, ossia la vendetta privata contro chi aveva commesso un delitto, l’istituto della composizione detta guidrigildo, vale a dire il versamento da parte del colpevole di una somma di indennizzo proporzionata all’entità del reato e al rango della vittima. Rispetto alla pratica della faida, dunque, si trattava di un notevole progresso sulla via della composizione pacifica dei conflitti tra diversi soggetti e i loro gruppi familiari: “In alcuni casi una quota della composizione andava a titolo di multa alla corte regia. Chi non poteva pagare la composizione in genere veniva ridotto in schiavitù nelle mani del danneggiato, mentre la pena di morte era comminata assai di rado, soprattutto per i delitti contro l’autorità”.
C. Azzara, Cit., p.64.

  Esso venne pubblicato nell’Assemblea di Pavia e confermato per gairethinx, cioè l’atto simbolico che si compiva battendo al suolo la lancia. Quanto al contenuto, l’Editto è la più completa delle legislazioni barbariche: contiene 388 capitoli, disposti in ordine sistematico e tratta in gran parte di diritto penale, ma anche di diritto privato. Esso considera i reati politici (cap. 1-14), reati contro le persone (15-145) e contro le cose (146-152); diritto di famiglia, di successione e reati contro il matrimonio (153-226), i diritti reali (227-244) e di obbligazione (245-252), reati minori e danneggiamenti (253-358). Sembra che i capitoli 367-388 siano stati aggiunti dopo, per riparare omissioni, per attuare deroghe e in ogni caso prevedendo pure la possibilità per i suoi successori di aggiungere ulteriori leggi, come difatti avvenne a più riprese fino a Liutprando. Fu in primo luogo il diritto penale a rappresentare la maggior parte dell’Editto incentrato nel capitolo 74 con il guidrigildo, istituto da vedere appunto in connessione con la faida che era la vendetta legalmente esercitabile in grado di scatenare vere e proprie guerre private: “…Per tutte le soprascritte lesioni e ferite tra uomini liberi, abbiamo stabilito dei risarcimenti superiori a quelli dei nostri antenati, perché si ponga fine alla faida, cioè all’inimicizia e, dopo aver ricevuto il soprascritto risarcimento, non si chieda di più né venga tenuto rancore, ma la questione considerata chiusa, e la concordia sia duratura. E se accadrà che la vittima delle lesioni muoia nel giro di un anno, allora il feritore paghi il risarcimento previsto secondo la qualità della persona”. Cap. 74 dell’Editto di Rotari.

Vendetta chiamava vendetta e la guerra privata poteva trascinarsi per generazioni. Se ciò era stato tollerato finché mancava un potere centrale, il re, che imponesse con la sua volontà la forza e la pace, non fu più ammesso quando le energie e le vite sprecate in quelle faide dovevano invece essere dedicate ad imprese necessarie a tutto il popolo longobardo. Si trattava infatti di elementi attivi che venivano sottratti alle spedizioni militari. Naturalmente chi accettava la composizione e poi attuava ugualmente la vendetta, passava dalla parte del torto e doveva pagare il doppio di quanto ricevuto a suo tempo. Un’evoluzione che ci descrive anche una condizione meno “barbara” di quanto l’immaginario sui Longobardi avesse bisogno: “Il diritto penale longobardo, imperniato sulle composizioni pecuniarie, non dà l’impressione che dà il coevo diritto penale bizantino tutto pervaso dal gusto orientale per le mutilazioni, affollato di tagli della mano, della lingua, del naso. Rotari di pene afflittive ne commina poche… quanto alla pena capitale Rotari la prevede, naturalmente, per la congiura contro il re, la diserzione, la collusione con il nemico, l’attività sediziosa, l’abbandono del posto in battaglia, e sono tutte fattispecie prese a prestito dai regolamenti militari romani sin dall’epoca della militia foederata”. E. Cortese, Le grandi linee della storia giuridica medievale, pp.89-90.

  Sul fronte del diritto privato una parte rilevante, che affronteremo, si occupava della condizione della donna sottoposta al mundio e quindi tutto ciò che ne conseguiva sul versante matrimoniale, del trattamento tra figli legittimi e naturali, rapporto tra liberi e schiavi e la proprietà. In senso più largo, la famiglia longobarda evidentemente rappresentava un perno della società stratificata in clan, come abbiamo visto, e raccogliendone elementi sulla vita si ha l’impressione di vederla ruotare attorno al patrimonio ereditario. Mentre gli occasionali acquisti rimanevano nella piena disponibilità del singolo proprietario, il patrimonio ereditario stentava ad essere alienato, dominato com’era dalla sua funzione istituzionale di costituire la componente economica stabile della famiglia per assicurarne, attraverso i tempi, la sopravvivenza e la coesione: “Il patrimonio familiare trasmesso di generazione in generazione si alienava per costume solo nel caso di necessità e con il consenso di tutti, mentre gli acquisti restavano nella piena disponibilità individuale. La distinzione, fondamentale, resterà molto a lungo alla base della configurazione stessa della proprietà. Anche quando i beni aviti uscivano dalla famiglia, essi conservavano peraltro una tendenza a ritornarvi; così, per esempio, se la donna maritata moriva senza figli, i beni che dalla casa del padre aveva portato seco alla casa del padre ritornavano”. E. Cortese, Cit., p.96.

  Questa concezione si conferma anche nel caso delle donazioni, che erano vietate ed inefficaci se esistevano i figli. Divenivano inefficaci anche nel caso di figli nati dopo che esse erano state disposte. Il capofamiglia non poteva disperdere i beni né diseredare i figli, salvo che per colpe gravissime; reciprocamente però neanche i figli potevano donare ad estranei i beni familiari essendo vivo il padre: “Vi era in sostanza una solidarietà di interessi che sovrastava ogni diritto individuale. La successione ereditaria era ispirata al principio di assicurare un patrimonio a ciascun membro maschio che poteva perpetuare la stirpe e concorrere alla difesa dell’onore e dell’interesse della famiglia”. J. Arce – P. Delogu, L’Editto di Rotari e la società del VII secolo, p.336.

Comunque anche per la parte privatistica riaffioravano disposizioni di carattere penale, come nel caso del furto per cui se il reo era un uomo libero doveva restituire nove volte il rubato e pagare una multa di ottanta soldi altrimenti incorreva nella pena di morte. La tutela del proprio campo era legittima e la dimora, la curs, doveva essere difesa specialmente di notte “guardando con sospetto chi vi fosse penetrato”; nel caso di uccisione non poteva essere richiesta alcuna composizione. Quanto alla forma e alla tecnica, l’Editto risente di una certa primitività e disposizioni comuni a varie materie vengono più volte ripetute nei singoli capitoli, segno di mancanza di facoltà di sintesi. Riguardo alla derivazione, invece, lo stesso Rotari ebbe ad affermare di aver ordinato l’Editto “cercando e rammentando le antiche leggi dei suoi padri, che non trovavansi scritte”, di averle accresciute “col consiglio, non meno che col consentimento dei primati giudici e di tutto il felicissimo esercito, acciò potessero giovare all’universale di sua gente”. Si riservava di aggiungere tutto ciò che egli e gli anziani potessero ancora ricordare delle antiche consuetudini longobarde. “L’Editto è quindi prevalentemente germanico nella sua essenza, ma contiene parecchie tracce di diritto Giustinianeo, per quanto riguarda gli impedimenti matrimoniali, i rapporti tra padrone e servo, la capacità di succedere, nonché del diritto espresso nel codice Teodosiano, per altre materie. Si palesa anche la conoscenza dei principi del Cristianesimo, sia pure nell’eresia ariana dei Langobardi, perché varie sono le reminiscenze bibliche”. M. D’Amelio, Nuovo Digesto Italiano 8, pp.799-801.

  Alla base dell’Editto quindi il tentativo di garantire la pace sociale e rafforzare la posizione monarchica. Non è casuale, infatti, che i reati politici, con in testa l’attentato alla vita del re, venissero trattati con la massima attenzione. Erano numerose le norme che rivelavano una forte determinazione nell’assicurare l’ordine e il potere regio, attraverso lo strumento legislativo. Il progetto sotteso era quello di trasformare in monarchia ordinata una dominazione nata come sfruttamento militare: “Indubbiamente l’opera legislativa di Rotari faceva fare un gran passo avanti alla civiltà longobarda ponendo ferme basi a un largo campo del diritto – molti aspetti però, rimangono affidati alla consuetudine – togliendo incertezze e limitando gli abusi, e venendo, quindi, incontro ai desideri ed ai reclami degli stessi exercitales. Il ricorso ad un’assemblea generale di tutto il popolo, e non alla sola assemblea degli ottimati (duchi e gastaldi) è, senza dubbio un ritorno alla più pura tradizione germanica”. C. G. Mor, Cit., p.421.

Documento inserito il: 01/11/2017

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