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Le leggi e il loro linguaggio [ di Michele Strazza ]

Da qualche anno in Italia si è avvertita l’esigenza di interrogarsi sul problema della semplificazione del linguaggio normativo. Una questione che coinvolge le basi fondamentali della democrazia perché una legge non chiara impedisce, di fatto, che i cittadini possano osservarla.
Messa in questi termini la cosa sembra alquanto semplice ma tale non è, anzi investe e richiama problematiche alquanto complesse che richiedono un approccio di studio rigoroso e approfondito. E che le difficoltà non manchino è dimostrato dalla vastissima “selva di norme oscure” esistenti nel nostro ordinamento giuridico che aumentano sempre più il contenzioso amministrativo e giudiziario. Molto difficilmente potrà accadere oggi ciò che succedeva nell’800 quando Stendhal, per “sgrassarsi della letteratura” (“dégrossir de la litterature”), leggeva tutti i giorni qualche articolo del “Code napoléon”.
Il punto di partenza resta dunque il rapporto tra lingua e diritto. Francesco Carnelutti soleva spesso dire che non si può conoscere il diritto senza sapere cos’è il discorso. E l’assunto sembra abbastanza logico se è vero come è vero che le norme vivono in una forma e che questa forma è una forma linguistica. Ogni atto normativo, cioè, assume la forma di proposizioni linguistiche, ossia di “insiemi di parole aventi un significato” secondo l’espressione di Norberto Bobbio.
Ma la lingua, come scriveva Adolf Julius Merkl, non è solo un veicolo della volontà legislativa ma un grande portone attraverso il quale tutto il diritto entra nella coscienza degli uomini. E dal momento che il diritto da applicare è rivestito della forma linguistica, la sua applicazione si deve, bene o male, adattare a questa forma. Le leggi della lingua – conclude il filosofo del diritto austriaco – sono immanenti alle leggi giuridiche.
Il fatto che le norme giuridiche viaggino attraverso parole scritte comporta importanti conseguenze. Innanzitutto l’efficacia delle regole giuridiche è condizionata dai pregi e dai difetti del mezzo linguistico, ossia dai modi di espressione. In secondo luogo ogni operazione compiuta sul testo linguistico è una operazione che in qualche modo incide sulla norma giuridica poiché questa non ha esistenza separata dalla proposizione linguistica in cui è incorporata.
La lingua, dunque, rappresenta il primo indispensabile corredo della valigia del giurista. Senza la lingua il diritto non può esprimersi, non può giungere ad esistenza. Tanto è vero che, in fondo, la legge viene scritta proprio per essere letta. Di qui l’importanza della c.d. “interpretazione letterale” della norma come primo procedimento ermeneutico.
Recita, infatti, l’art. 12 delle “Disposizioni della legge in generale”, premesse al codice civile: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse....”. Nelle leggi, cioè, le parole devono essere usate in modo che sia palese “il significato loro proprio”, ossia il significato che esse normalmente hanno nella lingua italiana.
Tutto questo porta ad una rilevante conseguenza sul piano della “produzione” del diritto, quella di procurarsi il pieno controllo degli strumenti linguistici, perché è da questi strumenti che dipende l’intensità dell’effetto normativo:

Così, se il redattore vuol confezionare normative elastiche, flessibili, capaci di adattarsi alle mutevoli circostanze della vita, e capaci perciò di resistere all’usura del tempo, deve attingere proprio alle risorse della lingua: deve cioè far uso di concetti valvola, di clausole generali, di termini dotati di un alto grado di astrazione, e deve inoltre annegare quanto più possibile il linguaggio normativo nel gran mare del linguaggio comune, evitando l’abuso di termini tecnici o troppo specialistici.

Quest’ultima riflessione introduce un’altra questione, quella del rapporto tra linguaggio giuridico e linguaggio comune. Perché il diritto non solo si serve del linguaggio ma esso stesso è un linguaggio, quello giuridico per l’appunto. E difatti il linguaggio giuridico non sempre coincide con quello comune poiché la legge è piena di termini tecnici che connotano la specificità della Scienza Giuridica. Del resto molti termini hanno un differente significato se utilizzati nel diritto o se presenti in altri campi. Pensiamo, ad esempio, alla parola “compromesso” che nel linguaggio comune indica una mediazione, un accordo, mentre nel diritto (art. 806 codice civile) si ha quando le parti rimettono ad arbitri la decisione di una controversia.
Il diritto, in definitiva, arriva spesso a tecnicizzare anche le parole comuni. Ciò obbliga l’interprete ad una grande attenzione perché, come già visto, una certa parola nel linguaggio comune vuol dire una cosa mentre in quello giuridico già da tempo vuol significarne un’altra.
Ma questa specializzazione del linguaggio giuridico, questa tecnicizzazione spesso esasperata, risponde ad una precisa esigenza del mondo del diritto, quella di precisare il più possibile. Il giurista ha bisogno di norme che contemplino tutti i casi, che siano, cioè, complete nella loro esposizione e nella loro previsione, che non lascino settori non disciplinati. E tutto questo è spesso in contrasto con la chiarezza: precisione e chiarezza sembrerebbero in antitesi: Così Marco Zanini nel suo intervento al Seminario sul Linguaggio Normativo di Torino (14-15 ottobre 2004):

Mi spiego meglio. Se prendete i Dieci Comandamenti vedrete che sono norme che durano già da parecchio tempo. Perché? Perché sono chiare ed assolutamente imprecise. “Non uccidere” vuol dire molte cose, dal non assassinare, a non ferire gravemente, a non mettere in pericolo la vita delle persone. Quindi la chiarezza della legge normalmente è in proporzione inversa alla sua precisione. Perché se noi avessimo stabilito “Non uccidere” con un a), b), c) e d), rimaneva fuori il caso e) che sicuramente sarebbe emerso da lì ad un anno. Da qui le successive modifiche ed integrazioni. Una legge più è chiara normalmente, meno è precisa, però più è chiara più è duratura nel tempo, più è chiara più è elastica.

In realtà la strada da seguire resta quella del punto di equilibrio tra chiarezza e precisione, rappresentando ambedue esigenze imprescindibili del testo normativo. Anzi una cosa è certa: il linguaggio giuridico, a differenza delle lingue speciali scientifiche, è comunque “un linguaggio distinto” ma non “un linguaggio separato” dal linguaggio comune. Nel senso che poiché la legge non si rivolge solo agli operatori del diritto ma ai cittadini non può prescindere dal linguaggio dei destinatari, cioè dal linguaggio comune.


Bibliografia

Ainis Michele, Linguisti e giuristi per il miglioramento del linguaggio normativo, Relazione al Seminario sul Linguaggio Normativo organizzato dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali e delle Province Autonome, Firenze 21 gennaio 2005;
Bobbio Norberto, Teoria della norma giuridica, Torino, Giappichelli Ed., 1958;
Pagano Rodolfo, Introduzione alla legistica, Milano, Giuffrè, 2001;
Strazza Michele, Le parole della legge. Per una semplificazione del linguaggio normativo, Melfi, Tarsia,i 2006;
Zanini Marco, Intervento al Seminario sul Linguaggio Normativo organizzato dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali e delle Province Autonome, Torino 14 ottobre 2004.
Documento inserito il: 02/02/2019
  • TAG: leggi. linguaggio, repubblica italiana, legislazione, costituzione

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