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Alle origini del Common Law [ di Michele Strazza ]

Per Common Law si intende il Diritto dei Paesi anglo-americani basato, a differenza di quelli di Civil Law, sul precedente giurisprudenziale.

La nascita di tale sistema, avvenuta in Inghilterra, si fa risalire tradizionalmente al periodo successivo al 1066, anno della battaglia di Hastings quando Guglielmo di Normandia sconfisse l’ultimo sovrano sassone, introducendo in Inghilterra le strutture feudali normanne insieme ad un assetto istituzionale basato sul potere centrale del re.

La caratteristica fondamentale di tale sistema, rispetto agli altri esistenti nel continente, risiedeva nel fatto che la monarchia inglese era una “monarchia feudale” ma le funzioni pubbliche restavano statali. La struttura della monarchia conservava, perciò, una sua unitarietà, vincolando tutti i feudatari ad un giuramento di fedeltà diretto nei confronti del re. Per tale motivo i signori feudali inglesi non ebbero mai posizioni di potere come quelle detenute dai grandi feudatari francesi o tedeschi.

Tutta l’organizzazione del regno veniva, così, ad essere articolata attorno alla corte del re (Curia regis), organismo supremo nel quale il re, insieme ai grandi vassalli e ai più alti funzionari, governava il regno e amministrava la giustizia. La Curia regis era, inoltre, al contempo, “corte feudale”, chiamata a risolvere le controversie tra i vassalli (“tenants in chief”), e “corte di giustizia” cui ricorrere per ottenere la giustizia denegata presso le corti locali.

Per tale funzione giurisdizionale ci si avvaleva di giudici-giuristi i quali operavano nelle tre Corti centrali di Westminster. Queste ultime erano: l’Exchequer, con competenza contabile poi estesa ai debiti dei privati; la Court of King’sBench, la quale si occupava delle controversie più rilevanti, cioè quelle “contra pacem Dominii Regis”; la Court of Common Please, creata da Enrico II nel 1178, con competenza sulle controversie fra privati (“key of the common law”).

Il giudizio presso una Corte regia non era un giudizio d’appello, come lo si intende oggi, ma di un rimedio per chi avesse ritenuto di non aver ottenuto giustizia presso la corte feudale locale per qualsivoglia ragione (“propter defectum iustitiae”). Ciò avrebbe comportato un’accusa verso i giudici feudali di fronte ai giudici regi con pesanti conseguenze.

Nel contempo nascevano anche alcune corti specializzate (Prerogative Courts) in diritto ecclesiastico, diritto mercantile e in diritto marittimo. Le tre Corti originarie e quelle specializzate sopravvissero sino al 1875, quando confluirono nella Queen’s bench division.

Vi erano, poi, veri e propri “giudici itineranti” che viaggiavano nelle province ad amministrare la giustizia in nome del re. Questa “giustizia itinerante” venne istituita nel 1072, segnando la compressione del potere giurisdizionale baronale e il suo confinamento nelle c.d. “manorial courts”. Inoltre, nel momento in cui un giudice itinerante si trovava in una determinata contea, in questa veniva sospesa l’autorità della corte locale.

Si creò, in tal modo, un vero e proprio “diritto unitario”, chiamato appunto “common law”, formato dal complesso di consuetudini dei popoli germanici e dal diritto feudale. Col tempo quelle che erano le consuetudini particolari anglosassone, pur non essendo mai state formalmente abrogate, dovettero cedere di fronte al diritto applicato dai giudici regi, i quali, peraltro, cominciarono ad utilizzare lo stesso diritto romano per colmare le lacune del diritto interno.

Lo schema processuale per poter accedere alla tutela giurisdizionale delle Corti regie era basato sui writs. La giustizia regia, infatti, non era utilizzabile per qualsiasi controversia. Rappresentava, come già detto, una sorta di ultima istanza e solo previa concessione del re. Inoltre, non tutti i sudditi vi potevano accedere, diversamente da quanto avveniva nelle corti inferiori. Era, infine, necessario pagare una somma in denaro in Cancelleria.

Solo dopo questo pagamento il suddito otteneva il writ, una vera e propria “form of action” per accedere alla giurisdizione reale. Quest’ultimo, naturalmente, assumeva forma diversa secondo il diritto di cui si richiedeva la tutela e in esso era indicata la relativa procedura da seguire per ottenere il giudizio della corte regia.
Documento inserito il: 09/02/2019
  • TAG: common law, diritto, legge, anglosassone

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